La Riforma del lavoro sportivo, in vigore al 1° luglio 2023, ha riordinato la disciplina dei rapporti di collaborazione con le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) qualificandole come dei veri e propri datori di lavoro.

Alla luce di questa nuova veste, le ASD/SSD soggiacciono agli obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.n.81/2008) che, possono essere riepilogati in:

  • Individuazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • Definizione di un piano preventivo e strumentale di misure di sicurezza e protezione da adottare sul luogo di lavoro;
  • Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nel quale riportare procedure, preventive ed operative, mediche e comportamentali, da adottare nell’ambiente di lavoro da tutto lo staff e da aggiornare e revisionare ogni qualvolta mutino le condizioni e/o i dati in base ai quali lo stesso è stato redatto;
  • Informazione, formazione ed addestramento dei propri lavoratori, al fine di renderli consapevoli dei rischi e delle corrette modalità di lavoro previste per garantire la maggior sicurezza;
  • Controlli sanitari dei lavoratori monitorando sia l’idoneità sportiva a svolgere la specifica disciplina sportiva agonistica o no agonista, con l’ausilio del Medico Specialista in medicina dello sport, che l’idoneità lavorativa a svolgere le mansioni affidate dal rapporto lavorativo a cura del Medico Competente;
  • Applicazione delle disposizioni ordinarie di tutela, compresa la previdenza, per la malattia, gli infortuni, la gravidanza, la maternità, la genitorialità e la disoccupazione involontaria, in base alla natura giuridica del rapporto di lavoro a tutti i lavoratori sportivi;
  • Nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) al fine di garantire l’esecuzione degli obblighi di cui sopra;
  • Redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) ovvero un piano per la prevenzione dei rischi quando nell’impianto sportivo gestito si rileva la compresenza di altre ASD/SSD che comporta il contatto fra lavoratori appartenenti ai diversi enti sportivi.

Possono godere di particolari semplificazioni solo le ASD/SSD che si avvalgono esclusivamente di:

  • Collaboratori a titolo gratuito
  • Lavoratori sportivi con compenso inferiore a 5.000,00€/anno

Per queste ASD/SSD gli obblighi, in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, si riducono solamente nelle seguenti prescrizioni:

  • Garantire l’utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge;
  • Fornire ai collaboratori dispositivi di protezione individuale (DPI) e assicurarsi che gli stessi vengano utilizzati in conformità alle disposizioni di legge;
  • Dotare di apposita tessera di riconoscimento, con fotografia e generalità, i collaboratori che effettuano la loro prestazione nel luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

Inoltre, sulla base di quanto riferito dalla Circolare dell’Ispettorato del lavoro del 25.10.2023, le ASD/SSD che godono delle predette semplificazioni potranno valutare se:

  • Sottoporre i collaboratori alla visita medica dal Medico Competente nominato dalla ASD/SSD presso cui lavora per ottenere la relativa idoneità sanitaria;
  • Assicurare un’adeguata formazione (corsi da un minimo di 8 ore) del collaboratore sui rischi potenziali legati alle mansioni affidate.

Nel caso in cui le ASD/SSD, presso la propria sede, si avvalessero anche dell’opera di lavoratori autonomi esterni (es. Personal trainer con P.IVA), esse dovranno anche:

  • Verificare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo;
  • Comunicare i rischi interferenti o dei propri luoghi di lavoro;
  • Qualora necessario per l’espletamento dell’attività, fornire attrezzature a norma;
  • Coordinare le attività svolte dai lavoratori autonomi.

In tema di sicurezza, inoltre, si ricorda che indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, il Legale Rappresentante della ASD/SSD è sempre responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo: volontari, spettatori e atleti (artt.2043 e 2050 del Codice Civile).

Definizione di lavoratore sportivo

L’art. 25 del D.Lgs. 36/21 (modificato con D.Lgs. n. 120/23) definisce la figura del lavoratore sportivo come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo (…)” e “ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”; il legislatore prevede espressamente che, ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.

Lavoro subordinato sportivo

Indicate alcune deroghe per i rapporti di lavoro subordinato sportivo quali la disciplina degli impianti audiovisivi (art. 4 Legge n. 300/1970), degli accertamenti sanitari (art. 5  Legge n. 300/1970) e della tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo (art. 18 Legge n. 300/1970) e numerose ulteriori disposizioni in materia di licenziamenti.

  • Nel caso di lavoro a tempo determinato in ambito sportivo, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. da 19 a 29 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. Può esserci la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti e la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, previo consenso del lavoratore.
  • Non trova applicazione nemmeno l’art. 7 della Legge n. 300/1970 con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Lavoratori autonomi

I lavoratori sportivi che non rientrano nella definizione di “lavoratore subordinato” o che operano nell’ambito del dilettantismo sono considerati lavoratori autonomi nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Per questi lavoratori non si applicano gli obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal Decreto Legislativo 81/2008.

Rapporto di lavoro sportivo nel settore professionistico

Nel settore professionistico si presume che il contratto di lavoro sia di tipo subordinato. Può configurarsi il lavoro autonomo se ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:

  • L’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • Lo sportivo non è contrattualmente vincolato a frequentare sedute di preparazione o allenamento;
  • La prestazione oggetto del contratto è inferiore a 8 ore/settimana oppure 5 giorni/mese ovvero 30 giorni/anno, da verificare caso per caso.

Il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici deve prevedere un contratto in forma scritta tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive che la società deve depositare entro 7 giorni dalla stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, per l’approvazione che costituisce condizione di efficacia del contratto.

Rapporto di lavoro sportivo nel settore dilattentistico

Nel settore dilettantistico si presume che il contratto di lavoro sia di tipo autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i seguenti requisiti:

  • La durata delle prestazioni oggetto del contratto è inferiore a 24 ore/settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo.

Entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, il soggetto destinatario delle prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, indifferentemente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure al centro per l’impiego.

Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative c’è l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, anche in via telematica, all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. L’iscrizione del lavoratore può avvenire in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di €15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Volontari

I volontari “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”. Le loro prestazioni non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ma possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, anche mediante autocertificazione, fino ad un massimo di 150 €/mese.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

Contratti di apprendistato

Per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, il limite di età minimo è fissato a 14 anni. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente.

Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo restando il limite massimo dei 23 anni previsto dall’art. 1, comma 154, della L. n. 234/2021.

Lavori di minori

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 977/1967 “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”, si prevede l’emanazione di un apposito decreto per l’introduzione di ulteriori disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei minori.

Si applica anche quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 in merito alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, prevedendo l’obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte soggetto che intenda “impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”.