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Pubblicato il
1 Febbraio 2022
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Sicurezza sul lavoro e lavoro autonomo occasionale
Dall’approvazione al Senato del disegno di legge di conversione del decreto fiscale arrivano importanti novità per la sicurezza sul lavoro, con specifico riguardo alla formazione, all’addestramento e al ruolo dei preposti. Con un indubbio innalzamento delle tutele, inoltre, si prevede che, per poter svolgere legittimamente le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti debbano comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori preventivamente all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. L’obbligo vale non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.
Intervenendo sul testo dell’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in sede di conversione in legge, il Senato della Repubblica ha licenziato un testo normativo che porta con sé importanti novità sulla operatività concreta decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cd. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) con un indubbio innalzamento delle tutele.
Lavoro autonomo occasionale
Di assoluta e immediata rilevanza pratica il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale imposto dal D.L. n. 146/2021 non appena definitivamente convertito in legge con approvazione dell’identico testo da parte della Camera dei Deputati.
Nel contesto dell’art. 14 del T.U. sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) riformato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, infatti, il primo comma prevede ora che per poter svolgere legittimamente e in piena regolarità le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
La norma è posta allo scopo dichiarato di consentire una costante “attività di monitoraggio”, ma soprattutto di “contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale”, non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.
Sul piano operativo si rinvia alle modalità già previste dall’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 per il lavoro intermittente, ma la violazione dell’obbligo di comunicazione per l’avvio delle attività dei lavoratori autonomi occasionali è soggetto a una sanzione più elevata rispetto a quelle riguardanti il lavoro a chiamata (la cui omissione è punita con sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400), perché la mancata comunicazione preventiva dell’autonomo occasionale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004).
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