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Figure della sicurezza: preposto e datore di lavoro DL 146/2021
Novità in materia di nomine e figure della sicurezza. Preposto e datore di lavoro.
Decreto Legislativo DL 146/2021 che modifica il D.Lgs. 81/08, testo unico su sicurezza e salute nel lavoro. Riepiloghiamo le principali modifiche che interessano la parte dei PREPOSTI e dei DATORI di LAVORO.
Inasprimento delle sanzioni e le modalità operative relative ai controlli degli enti competenti.
- all’art. 18 (obblighi del datore di lavoro del dirigente) è stato aggiunto di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19; i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle relative attività; il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Non sono previsti un numero adeguato di preposti, per le aziende che li hanno già individuati continuano con le stesse figure, per chi non li ha mai nominati perchè non erano presenti. - nell’art. 19 (obblighi del preposto) la lettera “a” del primo comma è stata modificata in «sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;
- sempre nell’art. 19 (obblighi del preposto) è stata aggiunta al comma 1 la lettera «f -bis ) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»
- all’art. 26 (appalti) è stato aggiunto il comma «8 -bis . Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»
La formazione: preposto e datore di lavoro
Entro il 30/06/2022 verrà adottato un nuovo Accordo Stato Regioni che rivisiterà gli Accordi preesistenti e che disciplinerà:
i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria per il DATORE DI LAVORO oltre alle modalità di verifica finale di apprendimento OBBLIGATORIA per i discenti di tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
la formazione dei preposti andrà ripetuta con cadenza almeno biennale, e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, e dovrà essere svolta in presenza;