Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi di videosorveglianza.
Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni sull’applicazione del GDPR in relazione al trattamento dei dati attraverso la videosorveglianza.

Dato che l’uso intensivo di dispositivi video influisce sul comportamento dei cittadini e restare anonimi e preservare la propria privacy è, in linea generale, sempre più difficile, i titolari del trattamento devono assicurarsi che il trattamento dei dati derivanti dalla videosorveglianza sia soggetto a una valutazione periodica delle garanzie fornite.

1. Dati personali

La sorveglianza sistematica e automatizzata di uno spazio specifico con mezzi ottici o audiovisivi, utilizzata a scopo di protezione della proprietà o per proteggere la vita e la salute delle persone, comporta la raccolta e la conservazione di informazioni.

2. Liceità del trattamento

La videosorveglianza può servire a supporto della protezione della proprietà e di altri beni, della protezione della vita e dell’integrità fisica delle persone. Ma bisogna stabilire dettagliatamente le finalità del trattamento (articolo 5, paragrafo1, lettera b)) che devono essere documentate per iscritto e devono essere specificate per ogni telecamera di sorveglianza in uso.
Gli interessati devono essere informati delle finalità del trattamento ai sensi dell’articolo 13, specificando che, la semplice menzione di uno scopo di “sicurezza” o “per la vostra sicurezza” non è sufficientemente specifica.

  • Legittimo interesse (articolo 6, paragrafo1, lettera f))
  • Necessità al fine di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera e))
  • Consenso

3. Comunicazione filmati a terzi

La comunicazione è definita come trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione di dati personali dell’interessato. Qualsiasi comunicazione costituisce uno specifico trattamento per il quale il titolare deve avere una base giuridica fra quelle di cui all’articolo 6 del GDPR.

4. Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

Per categorie particolari di dati si possono intendere quei dati sensibili di una persona, il cui trattamento comporterebbe maggiori rischi per i diritti degli interessati.

5. Diritti dell’interessato

Un interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno del fatto che i propri dati personali siano oggetto di trattamento. Per quanto riguarda la videosorveglianza, significa che se nessun dato è conservato o trasferito, una volta trascorso il memento del monitoraggio in tempo reale, il titolare potrebbe soltanto comunicare che nessun dato personale è più oggetto di trattamento (oltre alle informazioni generali obbligatorie di cui all’articolo 13).

6. Obblighi di trasparenza e informazione

La normativa europea in materia di protezione dei dati dispone da tempo che gli interessati debbano essere consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza. Dovrebbero essere informati in modo dettagliato sui luoghi sorvegliati. Vengono definite due più importanti informazioni:

  • Informazioni di primo livello facendo riferimento alla segnaletica di avvertimento, in particolare il suo posizionamento e il contenuto;
  • Informazioni di secondo livello facendo riferimento a tutte quelle a cui l’interessato deve essere a conoscenza, reperibili anche digitalmente.

7. Periodi di conservazione e obbligo di cancellazione

I dati personali non possono essere conservati più a lungo di quanta necessario per le finalità per le quali sono trattati. La necessita o meno di conservare i dati personali dovrebbe essere valutata entro una tempistica ristretta, solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni.

8. Misure tecniche e organizzative

Non è sufficiente che il trattamento di dati personali durante la videosorveglianza sia lecito, in quanto titolari e responsabili del trattamento devono anche garantire l’adeguata sicurezza dei dati in questione. Le misure tecniche e organizzative attuate devono essere proporzionate ai rischi
per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del RGPD, i titolari del trattamento sono tenuti a condurre valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati quando una determinata tipologia di trattamenti può presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta delle persene fisiche.

10. Autorizzazione per videosorveglianza

Le aziende che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l’obbligo, sancito dall’art. 114 del D.Lvo N°196/2003, di munirsi di apposita autorizzazione videosorveglianza per l’installazione e l’utilizzo dell’impianto. Questa deve essere rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.